Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. 151 parole tolte, 21 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui articolo 47 e' preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneita' per poter essere prescelto nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.
tolto: Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.
tolto: I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati prescelti per la carica suddetta, dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.
tolto: I tenenti colonnelli medici dichiarati non prescelti per detta carica, e quelli dichiarati non prescelti per l'avanzamento, sono collocati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.