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[1]Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui articolo 47 e' preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneita' per poter essere prescelto nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.

[2]Le autorita' giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

[3]I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati prescelti per la carica suddetta, dalle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.

[4]I tenenti colonnelli medici dichiarati non prescelti per detta carica, e quelli dichiarati non prescelti per l'avanzamento, sono collocati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art55 · fonte del testo