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[1]I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneita', per poter essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.

[2]Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorita' giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

[3]I non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art56 · fonte del testo