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[1]L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, e' preso in esame dalle autorita' giudicatrici le quali - sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui all'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore - pronunciano il proprio giudizio.

[2]L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo.

[3]Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita' od a scelta ordinaria.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art60 · fonte del testo