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[1]((L'ufficiale di cui al secondo comma dell'art. 58 quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, e' preso in esame ai fini dell'avanzamento a scelta speciale.
[2]E' dichiarato promovibile a scelta speciale ed e' iscritto sul quadro di avanzamento:
[3]il tenente che sia stato dichiarato prescelto dalle autorita' giudicatrici;
[4]il capitano che abbia riportato - nella classifica di cui all'art. 47 - almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti;
[5]il maggiore ed il tenente colonnello che abbiano riportato nella classifica di cui all'art. 47 almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti e che dalla Commissione centrale di avanzamento siano stati dichiarati prescelti.
[6]L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo, salva l'applicazione dell'art. 30.
[7]Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianita' o a scelta ordinaria.
[8]L'ufficiale, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, nei cui confronti si debba applicare la norma dell'art. 30, puo' rinunziare a far valere detto titolo per poter rimaner in servizio fino al momento in cui gli spetti la promozione a scelta ordinaria, salva sempre, in tal caso, l'applicazione dell'art. 30)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 9 ottobre 2010
