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[1]Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonche' dei generali delle categorie in congedo, e' costituita una «commissione centrale di avanzamento».

[2]Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo e' costituita una «commissione speciale di avanzamento».

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art7 · fonte del testo