Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937. Leggi il testo vigente →
[1]Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonche' dei generali delle categorie in congedo, e' costituita una «commissione centrale di avanzamento».
[2]Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo e' costituita una «commissione speciale di avanzamento».
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
