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[1]Le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra debbono pervenire al Ministero della guerra corredate con i pareri delle autorita' gerarchiche e, per quelle relative agli ufficiali di cui all'articolo 100, con il parere del Governatore competente.

[2]Sulle proposte relative ai sottotenenti, ai tenenti ed ai capitani decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

[3]Su quelle relative agli ufficiali di grado superiore a capitano decide lo stesso Ministro, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art101 · fonte del testo