Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1941 al 22 dicembre 1955. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra debbono pervenire al Ministero della guerra corredate con i pareri delle autorita' gerarchiche e, per quelle relative agli ufficiali di cui all'articolo 100, con il parere del Governatore competente.
tolto: Sulle proposte relative ai sottotenenti, ai tenenti ed ai capitani decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.
tolto: Su quelle relative agli ufficiali di grado superiore a capitano decide lo stesso Ministro, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art101 · fonte del testo