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[1]Le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra debbono pervenire al Ministero della guerra corredate con i pareri delle autorita' gerarchiche e, per quelle relative agli ufficiali di cui all'articolo 100, con il parere del Governatore competente.5

[2]Sulle proposte relative ai sottotenenti, ai tenenti ed ai capitani decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

[3]Su quelle relative agli ufficiali di grado superiore a capitano decide lo stesso Ministro, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 18 giugno 1941, n. 996 convertito senza mdofiicazioni dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica di quanto e' stabilito dal 1° comma - periodo 1° dell'art. 94, dal 3° comma dell'art. 95 e dal 1° comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali dislocati in A.O.I. si effettuano con le seguenti norme: il Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. segnala al Ministro per la guerra gli ufficiali che ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetto senza far luogo alla trasmissione della proposta e dei pareri prescritti dal 1° comma del citato art. 101; sulla segnalazione del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. decide il Ministro per la guerra con le norme stabilite nel 2° e 3° comma dell'art. 101 suddetto; la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra si effettuano con decorrenza dalla data del fatto d'armi che determino' la segnalazione da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I, salvo che si riferiscano a fatti d'armi avvenuti anteriormente al 4 aprile 1941, nel qual caso avranno decorrenza da tale ultima data. La stessa norma vale per la promozione e l'avanzamento suddetti da effettuarsi in base a proposte compilate secondo le disposizioni della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non ancora decise dal Ministro per la guerra alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 4 aprile 1941-XIX e cessera' di avere efficacia sotto la data che sara' stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra e sara' presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Testo in vigore dal 24 settembre 1941 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 giugno 1941, n. 996 convertito senza mdofiicazioni dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica di quanto e' stabilito dal 1° comma - periodo 1° dell'art. 94, dal 3° comma dell'art. 95 e dal 1° comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali dislocati in A.O.I. si effettuano con le seguenti norme: il Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. segnala al Ministro per la guerra gli ufficiali che ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetto senza far luogo alla trasmissione della proposta e dei pareri prescritti dal 1° comma del citato art. 101; sulla segnalazione del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. decide il Ministro per la guerra con le norme stabilite nel 2° e 3° comma dell'art. 101 suddetto; la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra si effettuano con decorrenza dalla data del fatto d'armi che determino' la segnalazione da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I, salvo che si riferiscano a fatti d'armi avvenuti anteriormente al 4 aprile 1941, nel qual caso avranno decorrenza da tale ultima data. La stessa norma vale per la promozione e l'avanzamento suddetti da effettuarsi in base a proposte compilate secondo le disposizioni della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non ancora decise dal Ministro per la guerra alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 4 aprile 1941-XIX e cessera' di avere efficacia sotto la data che sara' stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra e sara' presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art101 · fonte del testo