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[1]Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che conseguano promozione per merito di guerra rientrano di diritto nel ruolo dell'arma o corpo di provenienza.
[2]La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima del 1° luglio 1937, siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana e per gli ufficiali dei ruoli di comando che siano stati comunque trasferiti nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana ma anteriormente al 1° luglio 1937.
[3]Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse alla presente legge.
[4]Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso in data non anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel ruolo di provenienza. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.
[5]Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perche' i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo di provenienza non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 gennaio 1942
