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[1]Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che conseguano promozione per merito di guerra rientrano di diritto nel ruolo dell'arma o corpo di provenienza.
[2]La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima del 1° luglio 1937, siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana e per gli ufficiali dei ruoli di comando che siano stati comunque trasferiti nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana ma anteriormente al 1° luglio 1937.
[3]Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse alla presente legge.
[4]Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso in data non anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel ruolo di provenienza. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.
[5]Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perche' i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo di provenienza non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.
[6]((Le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali del ruolo mobilitazione:
- a)che a partire dall'11 giugno 1940-XVIII siano stati o vengano impiegati presso reparti dell'esercito operante;
- b)che siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi;
- c)che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;
- d)che, trovandosi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), siano stati comunque trasferiti dal ruolo comando nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale Italiana o in Spagna)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 22 dicembre 1955
