Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1942 al 22 dicembre 1955. 353 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che conseguano promozione per merito di guerra rientrano di diritto nel ruolo dell'arma o corpo di provenienza.
tolto: La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima del 1° luglio 1937, siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana e per gli ufficiali dei ruoli di comando che siano stati comunque trasferiti nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana ma anteriormente al 1° luglio 1937.
tolto: Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse alla presente legge.
tolto: Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso in data non anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel ruolo di provenienza. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.
tolto: Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perche' i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo di provenienza non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.
tolto: Le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali del ruolo mobilitazione:
tolto: a) che a partire dall'11 giugno 1940-XVIII siano stati o vengano impiegati presso reparti dell'esercito operante;
tolto: b) che siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana dal 2 luglio 1937-XV in poi;
tolto: c) che abbiano partecipato alla guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;
tolto: d) che, trovandosi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c), siano stati comunque trasferiti dal ruolo comando nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego in Africa Orientale Italiana o in Spagna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art109 · fonte del testo