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[1]Il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 88 e' concesso agli ufficiali che abbiano gia' ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'articolo 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.

[2]Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa settentrionale od orientale o in territori stranieri;
  • b)abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati in Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art127 · fonte del testo