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[1]((Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 88 e' concesso agli ufficiali che abbiano gia' ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'art. 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.
[2]Le disposizioni, contenute nell'ultimo comma dell'art. 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa settentrionale, in Africa orientale, o in territori stranieri;
- b)abbiano prestato servizio, presso reparti o comandi mobilitati in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
- c)abbiano prestato a partire dall'11 giugno 1940-XVIII almeno sei mesi di servizio presso reparti o comandi dell'esercito operante.
[3]Agli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera c), il vantaggio di carriera previsto dall'art. 88 e' concesso con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso: tenenti: un ottavo; capitani: un quarto; maggiori: un quarto)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 22 dicembre 1955
