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[1]((Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 88 e' concesso agli ufficiali che abbiano gia' ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'art. 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.
[2]Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a)quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri;
- b)abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
- c)abbiano prestato dopo l'11 giugno 1940-XVIII almeno sei mesi di servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante)).
Testo in vigore dal 24 settembre 1941 al 13 gennaio 1942
