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[1]Per gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio del Fascismo, il giudizio di avanzamento e' esclusivamente devoluto al DUCE.
[2]L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la guerra non puo' conseguire promozione.
[3]All'atto della cessazione dalla carica, l'ufficiale stesso e' promosso, se prescelto, con l'anzianita' e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promozione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza: la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finche' sussiste l'eccedenza medesima.
[4]Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di «designato per il comando di armata».
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 23 dicembre 1944
