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[1]((L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non puo' conseguire promozione.
[2]All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso e' valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianita' e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promozione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita, con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finche' sussiste l'eccedenza medesima.
[3]Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di «designato per il comando di armata»)).
Testo in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955
