Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1944 al 22 dicembre 1955. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non puo' conseguire promozione.
tolto: All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso e' valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianita' e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promozione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita, con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finche' sussiste l'eccedenza medesima.
tolto: Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di «designato per il comando di armata».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art19 · fonte del testo