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[1]A coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata di cui all'articolo 8, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono nella misura stabilita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.
[2]Il Ministro per la guerra, allo scopo di raggiungere gradualmente l'equiparazione nella carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno fra le quattro armi altri due posti nel primo semestre e tre posti nel secondo semestre.
[3]Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi venti posti di generale di brigata nel primo semestre ed i primi diciotto posti nel secondo semestre e dopo effettuate le eventuali promozioni ad aumento dell'organico dei generali di brigata.
[4]Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di vantaggi ne' subito ritardi di carriera e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente.
[5]Per il colonnello che abbia fruito di vantaggi o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata uguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.
[6]Tale anzianita' viene fissata al momento in cui l'ufficiale e' promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianita' in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
