Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. 244 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: A coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata di cui all'art, 8, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria,, di artiglieria e del genio concorrono nella misura stabilita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.
tolto: Il Ministro per la guerra, allo scopo di raggiungere gradualmente l'equiparazione nella carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno fra le quattro armi altri tre posti del primo semestre e quattro posti nel secondo semestre.
tolto: Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi ventinove posti di generale di brigata del primo semestre ed i primi ventotto posti nel secondo semestre e dopo effettuate le eventuali promozioni ad aumento dell'organico del generali di brigata. Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di vantaggi ne' subito ritardi di carriera e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente.
tolto: Per il colonnello che abbia fruito di vantaggi o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata uguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.
tolto: Tale anzianita' viene fissata al momento in cui l'ufficiale e' promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianita' in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art44 · fonte del testo