Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]((A coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata di cui all'art, 8, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria,, di artiglieria e del genio concorrono nella misura stabilita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.
[2]Il Ministro per la guerra, allo scopo di raggiungere gradualmente l'equiparazione nella carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianita' di spalline, ripartisce ogni anno fra le quattro armi altri tre posti del primo semestre e quattro posti nel secondo semestre.
[3]Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi ventinove posti di generale di brigata del primo semestre ed i primi ventotto posti nel secondo semestre e dopo effettuate le eventuali promozioni ad aumento dell'organico del generali di brigata)).8 Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di vantaggi ne' subito ritardi di carriera e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente.
[4]Per il colonnello che abbia fruito di vantaggi o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata uguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.
[5]Tale anzianita' viene fissata al momento in cui l'ufficiale e' promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianita' in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 44 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'art. 20 del presente decreto, a coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata, comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alla tabella n. 2 annessa al presente decreto, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono per gli anni 1942 e 1943, nella misura seguente: --------------------------------------------------------------------- ANNO 1942 ANNO 1943 ------------------------------------- 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. ------------------------------------- Fanteria posti n. 36 21 19 18 Cavalleria » » 3 2 1 2 Artiglieria » » 18 11 9 9 Genio » » 5 4 3 2 ---------------------------------------------------------------------
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
