Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. 127 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
tolto: a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai ruoli dei servizi;
tolto: b) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio o del corpo automobilistico o del servizio sanitario (ufficiali medici) o del servizio veterinario.
tolto: Il tenente colonnello delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico puo' conseguire la promozione al grado superiore:
tolto: quando abbia comandato per almeno sei mesi il battaglione od unita' corrispondente presso l'esercito operante;
tolto: oppure, in seguito ad esame da svolgersi con le modalita' stabilite nel regolamento, sia riconosciuto da apposita commissione esaminatrice in possesso di non comune cultura e di spiccate qualita' militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art84 · fonte del testo