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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di capitano, se appartenenti ai ruoli dei servizi;
- b)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio o del corpo automobilistico o del servizio sanitario (ufficiali medici) o del servizio veterinario.
[2]((Il tenente colonnello delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico puo' conseguire la promozione al grado superiore:
[3]quando abbia comandato per almeno sei mesi il battaglione od unita' corrispondente presso l'esercito operante;
[4]oppure, in seguito ad esame da svolgersi con le modalita' stabilite nel regolamento, sia riconosciuto da apposita commissione esaminatrice in possesso di non comune cultura e di spiccate qualita' militari)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
