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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

  • a)fino al grado di capitano, se appartenenti ai ruoli dei servizi;
  • b)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio o del corpo automobilistico o del servizio sanitario (ufficiali medici) o del servizio veterinario.

[2]Il tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio puo' conseguire la promozione al grado superiore quando: abbia comandato per almeno sei mesi il battaglione od unita' corrispondente presso l'esercito operante; oppure, in seguito ad esame da svolgersi con le modalita' stabilite nel Regolamento, sia riconosciuto da apposita Commissione esaminatrice in possesso di non comune cultura e di spiccate qualita' militari.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art84 · fonte del testo