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[1]Il sottotenente di complemento che, al termine del servizio di prima nomina, sia stato trattenuto alle armi, a domanda, per il periodo di un anno ed abbia compiuto lodevolmente tale periodo di servizio, e' dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'articolo 82. Alla fine del predetto periodo di servizio, egli e' valutato per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'articolo 80; se prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di pari anzianita', della stessa arma o corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano e con decorrenza dalla medesima data.

[2]Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che - richiamato dal congedo - abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio presso reparti o enti dislocati nell'Africa italiana o in territori stranieri anche in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 gennaio 1942

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art87 · fonte del testo