E' servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' valido agli effetti dell'art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art3 · fonte del testo