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[1]((Il sottotenente di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, anche in piu' periodi, e' dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'art. 82. Alla fine del predetto periodo di servizio egli e' valutato per l'avanzamento, anche se non e' compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 80; se prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di uguale anzianita', della stessa arma, corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, e con decorrenza dalla medesima data.
[2]Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianita' della stessa arma, corpo o servizio.
[3]Ai fini indicati nei precedenti commi, e' valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 22 dicembre 1955
