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[1]((Il sottotenente di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, anche in piu' periodi, e' dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'art. 82. Alla fine del predetto periodo di servizio egli e' valutato per l'avanzamento, anche se non e' compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 80; se prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di uguale anzianita', della stessa arma, corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, e con decorrenza dalla medesima data.

[2]Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianita' della stessa arma, corpo o servizio.

[3]Ai fini indicati nei precedenti commi, e' valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1942 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 gennaio 1942. 72 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il sottotenente di complemento che, tolto: al termine del aggiunto: dopo il servizio di prima nomina, tolto: sia stato trattenuto alle armi, a domanda, per il periodo di un anno ed abbia compiuto lodevolmente tale periodo aggiunto: abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, aggiunto: anche in piu' periodi, e' dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti tolto: dall'articolo aggiunto: dall'art. 82. Alla fine del predetto periodo di serviziotolto: , egli e' valutato per l'avanzamento, anche se non aggiunto: e' compreso nei limiti di anzianita' fissati dal Ministro per la guerra a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 80; se prescelto, e' promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di tolto: pari aggiunto: uguale anzianita', della stessa arma tolto: oaggiunto: , corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitanoaggiunto: , e con decorrenza dalla medesima data.

tolto: Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che - richiamato dal congedo - abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio presso reparti o enti dislocati nell'Africa italiana o in territori stranieri anche in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente leggeaggiunto: Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianita' della stessa arma, corpo o servizio.

aggiunto: Ai fini indicati nei precedenti commi, e' valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art87 · fonte del testo