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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli:

  • a)promozioni per merito di guerra;
  • b)avanzamenti per merito di guerra.

[2]Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eccezionalmente brillante l'azione di comando.

[3]I secondi sono riservati all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art92 · fonte del testo