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[1]In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli:
- a)promozioni per merito di guerra;
- b)avanzamenti per merito di guerra.
[2]Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eccezionalmente brillante l'azione di comando.
[3]I secondi sono riservati all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
