Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli:
tolto: a) promozioni per merito di guerra;
tolto: b) avanzamenti per merito di guerra.
tolto: Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eccezionalmente brillante l'azione di comando.
tolto: I secondi sono riservati all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.
tolto: Per le promozioni per merito di guerra non si richiedono i periodi di comando di cui all'art. 32 e periodi di permanenza minima nel grado di cui al l'art. 31.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art92 · fonte del testo