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[1]L'avanzamento per merito di guerra e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento e' concesso: - sottotenente: un terzo;
[2]- tenente: un sesto, - capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quarto; - generale di brigata o generale di divisione: un quarto.
[3]Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 94.
[4]L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo articolo 101.
[5]L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione o lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941
