Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955. 247 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'avanzamento per merito di guerra e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento e' concesso: - sottotenente: un terzo;
tolto: - tenente: un sesto, - capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quarto; - generale di brigata o generale di divisione: un quarto.
tolto: Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 94.
tolto: L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo articolo 101.
tolto: L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione o lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al servizio permanente.
tolto: L'ufficiale che, ottenuto l'avanzamento per merito di guerra, acquista titolo alla promozione in data precedente a quella in cui acquistano titolo alla promozione i pari grado incaricati del grado superiore, viene promosso con riserva di anzianita'; allorquando saranno promossi i detti pari grado, egli seguira' nel ruolo il meno anziano di essi assumendone l'anzianita' assoluta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art95 · fonte del testo