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[1]L'avanzamento per merito di guerra e' concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento e' concesso: - sottotenente: un terzo;
[2]- tenente: un sesto, - capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quarto; - generale di brigata o generale di divisione: un quarto.
[3]Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 94.
[4]L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo articolo 101.5
[5]L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione o lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cesso' di appartenere al servizio permanente.
[6]((L'ufficiale che, ottenuto l'avanzamento per merito di guerra, acquista titolo alla promozione in data precedente a quella in cui acquistano titolo alla promozione i pari grado incaricati del grado superiore, viene promosso con riserva di anzianita'; allorquando saranno promossi i detti pari grado, egli seguira' nel ruolo il meno anziano di essi assumendone l'anzianita' assoluta)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 giugno 1941, n. 996 convertito senza modificazioni dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica di quanto e' stabilito dal 1° comma - periodo 1° dell'art. 94, dal 3° comma dell'art. 95 e dal 1° comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali dislocati in A.O.I. si effettuano con le seguenti norme: il Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. segnala al Ministro per la guerra gli ufficiali che ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetto senza far luogo alla trasmissione della proposta e dei pareri prescritti dal 1° comma del citato art. 101; sulla segnalazione del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I. decide il Ministro per la guerra con le norme stabilite nel 2° e 3° comma dell'art. 101 suddetto; la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra si effettuano con decorrenza dalla data del fatto d'armi che determino' la segnalazione da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'A.O.I, salvo che si riferiscano a fatti d'armi avvenuti anteriormente al 4 aprile 1941, nel qual caso avranno decorrenza da tale ultima data. La stessa norma vale per la promozione e l'avanzamento suddetti da effettuarsi in base a proposte compilate secondo le disposizioni della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non ancora decise dal Ministro per la guerra alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 4 aprile 1941-XIX e cessera' di avere efficacia sotto la data che sara' stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra e sara' presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 22 dicembre 1955
