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[1]Art L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' assente dal servizio per inabilita' fisica temporanea, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, puo' conseguire la promozione quando - riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica - riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
[2]In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento - ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato - e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a turno. Pero' non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato in servizio (continui o non lo stato di guerra) ne' puo' essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianita' anteriore a quella del richiamo.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 aprile 1942
