Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1942 al 14 agosto 1949. Leggi il testo vigente →
[1]Art ((L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente), lesioni o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio, puo' conseguire la promozione - anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 82 -quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
[2]In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento - ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui fu ferito o cadde ammalato - e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, pero', non puo' ottenere una sede di' anzianita' anteriore alla data in cui ha riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica. Se ufficiale in servizio permanente, puo' conseguire la promozione stessa anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32, purche', pero', abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra)).8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 1 aprile 1942 al 14 agosto 1949
