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L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:
- a)a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie Armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unita' di prima linea secondo il precedente art. 3;
- b)ad anzianita' ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente art. 3, sono assegnati alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali;
- c)a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
