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L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:

  • a)a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie Armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unita' di prima linea secondo il precedente art. 3;
  • b)ad anzianita' ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie Armi (compresi i servizi tecnici) che, secondo il precedente art. 3, sono assegnati alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali;
  • c)a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art9 · fonte del testo