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[1]Costituiscano vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

  • a)la cessazione dal servizio permanente per limiti di eta';
  • b)i decessi;
  • c)il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
  • d)il collocamento in congedo provvisorio;
  • e)le dimissioni;
  • f)il collocamento in aspettativa per qualunque motivo;
  • g)il collocamento in disponibilita';
  • h)la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
  • i)la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51;
  • l)il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

[2]Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art12 · fonte del testo