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[1]Costituiscano vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:
- a)la cessazione dal servizio permanente per limiti di eta';
- b)i decessi;
- c)il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
- d)il collocamento in congedo provvisorio;
- e)le dimissioni;
- f)il collocamento in aspettativa per qualunque motivo;
- g)il collocamento in disponibilita';
- h)la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
- i)la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51;
- l)il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
[2]Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
