Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Costituiscano vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:
tolto: a) la cessazione dal servizio permanente per limiti di eta';
tolto: b) i decessi;
tolto: c) il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;
tolto: d) il collocamento in congedo provvisorio;
tolto: e) le dimissioni;
tolto: f) il collocamento in aspettativa per qualunque motivo;
tolto: g) il collocamento in disponibilita';
tolto: h) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;
tolto: i) la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51;
tolto: l) il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
tolto: Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno - in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale - e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art12 · fonte del testo