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Il Ministro della marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, l'aliquota di ammiragli di divisione e di contrammiragli e gradi corrispondenti, di ufficiali superiori ed inferiori indicata dalle tabelle allegate alla presente legge.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art15 · fonte del testo