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[1]Il Ministro della marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, l'aliquota di contrammiragli e gradi corrispondenti, di ufficiali superiori ed inferiori indicata dalle tabelle allegate alla presente legge.
[2]((Allo scopo di evitare la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, il Ministro per la marina ha facolta' di aumentare l'aliquota di scrutini)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 27 novembre 1929
