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[1]Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' stesse debbono inoltrare apposita proposta affinche' egli venga tolto dal quadro di avanzamento.
[2]Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel piu' breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente art. 29. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.
[3]Per il giudizio di cui al presente articolo non e' richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 23, comma 2.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
