Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando un ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' stesse debbono inoltrare apposita proposta affinche' egli venga tolto dal quadro di avanzamento.
tolto: Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel piu' breve tempo possibile, per il giudizio di cui al seguente art. 29. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.
tolto: Per il giudizio di cui al presente articolo non e' richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 23, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art28 · fonte del testo