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[1]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.
[2]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
[3]Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 50 e 51 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 43.
[4]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926
