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[1]Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.
[2]In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese ((dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo)) che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
[3]Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 50 e 51 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 43.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
