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[1]L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. ((Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio navale, i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 78)).

[2]L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del genio navale.

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

… causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. tolto: Gli ufficiali per la direzione delle macchine che passeranno a far parte del Corpo del genio navale, agli effetti di questo articolo, si intenderanno aggregati al corso di reclutamento del genio navale che immediatamente li precede nell'anzianita' aggiunto: Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio navale, i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 78.

… per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del genio navaletolto: .

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art42 · fonte del testo