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[1]L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. ((Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio navale, i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 78)).
[2]L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del genio navale.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
