Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio navale, i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 78.
tolto: L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel Corpo del genio navale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art42 · fonte del testo