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[1]I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 50 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art51 · fonte del testo