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I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 50 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data ((del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva)) che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1926, N. 1650, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 LUGLIO 1927, N. 1551)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
