Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 14 giugno 1928. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda meno di 10.

[2]Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 14 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 25 parole tolte, 124 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il grado di ammiraglio di armata e' conferito all'ammiraglio di squadra che viene nominato comandante in capo dell'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianita'aggiunto: L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, quando ne comprenda meno di 10.

aggiunto: Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art56 · fonte del testo