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[1]L'ufficiale che possiede qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresi' - nell'esercizio delle sue attribuzioni - servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sara' promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purche' abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima meta' di esso, ((quando ne comprenda 10 o meno di 10)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1928, n. 2792, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Gli attuali articoli 56 e 57 sono soppressi". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Gli articoli 58 e 59 prendono i numeri 56 e 57".
Testo in vigore dal 14 giugno 1928 al 27 novembre 1929
